1. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento».
2. Al capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo.
2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata a sentenza di condanna.
3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».
2. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».
1. Sulle schede elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto a ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.